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CASA FAMILIARE E MANTENIMENTO DIRETTO

L’assegnazione della casa familiare in comproprietà può sostituire il mantenimento diretto della prole?

La casa familiare è l’immobile in cui ha sede la dimora abituale della famiglia. Nei procedimenti di separazione esso è il luogo in cui la famiglia vive ancora al momento della separazione (cfr. Cass. n. 13065/2002).

Il quadro normativo di riferimento è dato dall’art. 337 sexies c.c. che dispone in sintesi:

  1. che il giudice assegni il godimento della casa familiare tenendo come prioritario interesse quello dei figli. In questo senso l’articolo non fa riferimento all’affidamento dei figli minori, ma indica come unico presupposto per la pronuncia del provvedimento di assegnazione che esso soddisfi l’interesse dei figli conviventi, indipendentemente dal fatto che siano ancora minorenni o abbiano raggiunto la maggior età (Cass. n. 8361/2011).
  2. che il giudice tenga conto dell’assegnazione della casa familiare nel regolare i rapporti economici tra coniugi.
  3. che il diritto di godimento della casa familiare venga meno nel caso in cui l’assegnatario: i) non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente; ii) conviva more uxorio; iii) contragga nuovo matrimonio.

Dunque i presupposti per l’assegnazione della casa familiare sono a) la presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti e b) la convivenza con i figli.

Ora, dato che un genitore può assolvere all’obbligo di mantenimento della prole anche in via diretta, oltre che per corresponsione di un assegno, molti si sono chiesti se l’assegnazione della ex casa familiare al genitore affidatario o collocatario escluda l’obbligo del contributo economico tramite assegno in capo all’altro coniuge.

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 1642 del 19 gennaio 2022 (Sez. VI-1, Pres. Bisogni, Rel. Cons. Scalia) ha ribadito che l’assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra le parti, al genitore affidatario o collocatario non può valere a soddisfare in via diretta l’obbligo di contributo al mantenimento gravante sull’altro genitore.

In particolare la Suprema Corte ha statuito che “l’assegnazione della ex casa coniugale in preferenza al genitore affidatario o collocatario del figlio minorenne o maggiorenne non ancora economicamente indipendente, è prevista dalla legge (art. 6, comma 6, legge n. 878 del 1970, come modificato dall’art. 11, della legge n. 74 del 1987) e risponde alla finalità di tutelare il diritto dei figli a permanere nel proprio habitat domestico (cfr. Cass. civ., 7 febbraio 2018, n. 3015 e Cass. civ., 12 ottobre 2018, n. 25604).”

Chiarendo che: “L’assegnazione della ex casa coniugale al genitore affidatario o collocatario dei figli, non può valere a soddisfare in via diretta l’obbligo di contribuzione al mantenimento che grava sull’altro genitore, comproprietario dell’immobile, non essendo l’assegnazione effetto di una concessione di quest’ultimo, che pur comproprietario del bene nulla richieda quale corrispettivo del godimento dell’immobile, ma della legge, all’esito di una ponderazione dei primari interessi in gioco”.

Da questo orientamento, ormai consolidato, ne deriva che l’assegnazione della casa familiare (in comproprietà) non sostituisce il contributo al mantenimento della prole, pur rientrando tra gli elementi che ne determinano la quantificazione.

 

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