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L’EREDITÀ DIGITALE

La successione ab intestato dei dati personali nell’ordinanza del Tribunale di Bologna del 25 novembre 2021 (Giud. Est. dott.ssa Neri).

Le riforme tecnologiche degli ultimi decenni e le recenti difficoltà date dalla pandemia, ci hanno portato a una convivenza costante con l’informatica, gli strumenti digitali, i social network e più in generale con sistemi telematici che immagazzinano e si nutrono dei nostri dati personali.

Le immagini, i file, i dati che gestiamo sul web costituiscono il patrimonio digitale di ciascuno di noi, di cui ogni individuo è libero di disporre al pari del proprio patriomonio in termini economici e metafisici.

Cos’è dunque l’eredità digitale?

Non è altro che tutto l’insieme di quei metadati conservati nel cloud o in supporti elettronici che appartengono a un determinato soggetto, e che, alla morte di detto soggetto cadono in successione, esattamente come i beni più classici e materiali. Con la particolarità che la successione dei dati digitali agli eredi del de cuius, ove non previamente disciplinata dal titolare dei dati stessi, deve seguire un iter piuttosto complesso, che passa per l’autorizzazione degli uffici giudiziari.

E’ quanto accaduto in un interessante procedimento d’urgenza ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. incardinato davanti al Tribunale di Bologna  da una madre  per ottenere accesso al patrimonio dei dati digitali del figlio premorto dal noto gruppo Apple (unico precedente sull’argomento Tribunale Milano Sez. I , ord. 09 febbraio 2021).

Il Tribunale felsineo con l’ordinanza del 25 novembre 2021 (Giud. Est. dott.ssa Neri), considerato che il Reg. 2016/679 non si applica ai dati personali delle persone decedute e che l’art. 2-terdecies del D. Lgs. 101/2018 prevede che: “i diritti (…) riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”, ha ravvisato nelle allegazioni della madre e nel legame esistente tra genitori e figli, elementi idonei a ravvisare quelle “ragioni familiari merietevoli di protezione” di cui alla normativa, e, in accoglimento del ricorso  cautelare, ha ordinato alla Apple di fornire assistenza per il recupero dell’eredità digitale del de cuius.

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