09.00 – 18.00

Lunedì – Venerdì

Chiamaci

+39 339 529 1757

COSA SONO I VINCOLI DI DESTINAZIONE. E’ POSSIBILE PROTEGGERE IL PATRIMONIO IN FUNZIONE DEI FIGLI?

Come imprimere un vincolo di destinazione ex ART. 2645-TER C.C.

Prima di tutto è opportuno distinguere i due concetti di separazione e destinazione del patrimonio.

Destinare una parte del proprio patrimonio a un determinato scopo comporta una divisione all’interno del proprio patrimonio, che di per sé, non ha alcuna rilevanza esterna giuridicamente.

Perché la destinazione acquisti rilevanza all’esterno occorre che a quella separazione del patrimonio siano ricollegati effetti erga omnes. Esempio: affinché il fondo patrimoniale creato dai coniugi sia opponibile ai terzi esso deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio.

Nel nostro ordinamento giuridico possiamo distinguere 6 ipotesi TIPICHE di destinazione patrimoniale vincolata, che attuano quel meccanismo della “separazione” e di “destinazione” del patrimonio come sopra delineato, indipendentemente dalla sfera specifica del diritto di famiglia:

  • LE IPOTESI DI AUTONOMIA PATRIMONIALE STABILITE DAL C.C. : si tratta di casi in cui la separazione si verifica non nel patrimonio di una persona che ne separa una parte, ma tra patrimoni appartenenti a soggetti diversi:
  • 490 c.c. patrimonio dell’erede che accetta con beneficio di inventario e asse ereditario;
  • 531 c.c. patrimonio del curatore dell’eredità giacente e beni ereditari;
  • patrimonio del socio e patrimonio della società di capitali; ecc.
  • I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SCOPO NON LUCRATIVO: fondazioni e fondazioni di diritto di famiglia ex art. 28 ultimo co. c.c.
  • I FONDI DI INVESTIMENTO: ipotesi di separazione patrimoniale mutuata dal diritto dei mercati finanziari, che hanno portato il principio della doppia separazione patrimoniale (Cass. n. 5383/2005).
  • IL FONDO PATRIMONIALE ex art. 167 c.c. che è l’ipotesi più tradizionale e tipica di separazione di patrimoni nell’ambito del diritto di famiglia: il fondo appartiene ai coniugi che lo amministrano per far fronte ai bisogni della famiglia.
  • I PATRIMONI DESTINATI in ambito societario ex art. 2447-bis c.c. secondo cui le società possono costituire patrimoni dedicati a uno specifico affare.
  • IL TRUST che permette di realizzare la separazione del patrimonio per perseguire interessi non tipicizzati. Non c’è una disciplina giuridica di diritto positivo italiano, ma occorre richiamare la Convenzione dell’Aja del 1985 ratificata dall’Italia nel 1989, in vigore dal 1992.

Abbiamo poi una norma di carattere generale introdotta nel 2006 che, per il perseguimento di qualsiasi interesse meritevole di tutela consente la trascrivibilità, con effetti erga omnes, di vincoli su beni immobili o mobili registrati. Si tratta DELL’ART. 2645 TER C.C. con cui il legislatore ha previsto la possibilità contrattuale o unilaterale di destinare, per un certo tempo o per la durata della vita del beneficiario specifici beni immobili o beni mobili registrati a uno scopo meritevole di tutela, attraverso la trascrizione nei registri immobiliari del vincolo di destinazione, opponibile a tutti i creditori (salvo a quelli di destinazione).

Si tratta di una norma che non definisce nella sostanza l’atto di destinazione attraverso cui realizzare l’interesse avuto di mira (per questo parliamo di destinazione ATIPICA), tuttavia introduce nel nostro ordinamento la possibilità di separare una massa patrimoniale dal proprio patrimonio, purché la separazione in questione sia finalizzata al perseguimento di interessi meritevoli di tutela (non tipicamente indicati dal legislatore) e quindi di poter trascrivere questa destinazione per renderla opponibile ai terzi.

Vediamo i tratti significativi dell’art. 2645-ter c.c.:

  • il vincolo di destinazione deve essere realizzato mediante atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c., che quindi ne consenta l’immediata trascrivibilità. Può trattarsi di un contratto o di un atto unilaterale redatto dal notaio, oppure di atto che sia considerato atto pubblico: una sentenza che recepisca l’accordo di destinazione (ad esempio la sentenza che recepisce un trasferimento immobiliare tra coniugi), o una clausola contenuta nel verbale di separazione omologato (v. Cass. n. 4306/1997), o un verbale di conciliazione giudiziale ex artt. 185 c.p.c. e 88 disp. att. c.p.c. Rimangono esclusi i decreti camerali di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. o di divorzio ex art. 9 legge div. perché non hanno natura di atto pubblico (però possono contenere l’impegno alla realizzazione del vincolo di destinazione). E’ infine possibile inserire tale vincolo di destinazione in disposizioni testamentarie.
  • La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il vincolo può trascriversi solo su beni immobili o beni mobili registrati, quindi rimangono escluse le quote societarie (cfr. Tribunale di Reggio Emilia del 26/3/2007).
  • La durata del vincolo: 90 anni per le persone giuridiche oppure la vita del beneficiario per le persone fisiche.
  • Il vincolo deve realizzare interessi meritevoli di tutela concetto molto vasto, che si attaglia particolarmente bene agli interessi protagonisti del diritto di famiglia.
  • Importante, secondo la giurisprudenza il fine perseguito, e con esso le ragioni del vincolo, devono risultare evidenziati chiaramente nell’atto ( Reggio Emilia 12/5/2014).
  • La norma individua i soggetti beneficiari che sono persone con disabilità, Pubbliche Amministrazioni o altri enti e persone fisiche.
  • Secondo la prassi prevalente la trascrizione del vincolo di destinazione ha natura costitutiva, infatti, in caso di trasferimento di un bene su cui grava un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., il conflitto tra l’avente causa dal soggetto conferente e il terzo acquirente si risolve secondo il principio dell’anteriorità della trascrizione ex art. 2644 c.c. Lo stesso accade in caso di conflitto tra avente causa del conferente e creditore pignorante ex art. 2915 c.c.
  • La destinazione di un vincolo a un certo scopo è lasciata all’attuazione spontanea, tuttavia in caso di inadempimento il beneficiario o l’interessato potranno agire per l’attuazione del vincolo e chiedere provvedimenti autoritativi che consentano l’attuazione dello scopo (provvedimento di fare/di non fare, tutela cautelare, tutela possessori, risarcimento danni o anche l’azione surrogatoria).
  • I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione, in caso contrario c’è la possibilità di esperire un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
  • I beni su cui grava il vincolo di destinazione possono essere oggetto di esecuzione solo per i debiti contratti in relazione alla finalità del vincolo. Pertanto i creditori generali del titolare di beni destinati potranno agire in esecuzione solo sulla parte di patrimonio del loro debitore non soggetta al vincolo. Ovviamente qualora vi sia un pignoramento anteriore alla trascrizione del vincolo di indisponibilità, sono fatti salvi i diritti di quei creditori.
  • Per quanto infine attiene la tassazione del vincolo, il quadro normativo di riferimento cui si rimanda è dato dalle due Circolari dell’Agenzia delle Entrate: la circolare 3/E del 2008 e la 28/E del 27 marzo 2008.

.  .  .

In conclusione l’istituto del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. è uno strumento valido e innovativo che permette, in modo più snello e diretto rispetto altri istituti tipici di destinazione patrimoniale vincolata, di separare un determinato patrimonio mediante la trascrizione del vincolo ex art. 2659 c.c. , e di destinarlo a un fine meritevole di tutela, rendendolo così non aggredibile da parte dei creditori generali del titolare del patrimonio.

In questo senso è opportuno solo un breve cenno anche alla legge 22 giugno 2016 n. 112 chiamata anche legge sul “Dopo di noi”, la quale nel disciplinare misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave ex art. 3, co. 3 legge 104/1992, agevola le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. e di fondi speciali.

In questo senso quindi il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. è uno strumento che potrà essere usato da soggetti -genitori, familiari o altro- sia quale valido stratagemma per segregare beni immobili o mobili registrati a beneficio di determinati soggetti, ad esempio i figli, mettendoli al riparo da esecuzioni ad esempio le esigenze dei figli, sia quale strumento per proteggere quei soggetti in condizioni di obiettiva debolezza e fragilità.

Articoli recenti

CHE COS’È IL PATTO DI PROVA?

CONTENUTO, DURATA, ONERE DELLA PROVA, CONSEGUENZE DEL RECESSO DATORIALE ILLEGITTIMO. L’art. 2096 c.c. e le sue applicazioni pratiche. Datore di lavoro e dipendente possono decidere