Cassata la sentenza della Corte di Appello di Torino che negava al coniuge il diritto all’assegno divorzile in ragione della sussistenza di una convivenza more uxorio in epoca successiva alla cessazione ala vita coniugale.
Con l'ordinanza n. 5447 del 18 febbraio 2022 la Corte di Cassazione ha statuito che l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione e quindi rideterminazione nel quantum. Il progetto di vita intrapreso con il terzo e i reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, elidono la componente assistenziale dell'assegno divorzile, ma non determinano la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno. Pertanto, riprendendo il principio di diritto espresso dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 32198/2021, "Qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell'ex coniuge ma deve quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio".