Le funzioni dell’assegno divorzile secondo la sentenza SS.UU. n. 18287/2018
Come noto la Corte di Cassazione nel 2018 è intervenuta sul tema dell’assegno divorzile effettuando un vero e proprio revirement con la sentenza a SS.UU. n. 18287 dell’11/7/2018.
La Suprema Corte, superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell’assegno divorzile, ha rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori dell’art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico della vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell’emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico-patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivisione in costanza di matrimonio, diviene fattore riequilibratore dell’apporto dato dal coniuge richiedente al menage familiare. Ferma restando l’indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Nella ricostruzione ermeneutica dell’istituto delineata dalle Sezioni Unite del 2018, dunque, l’assegno divorzile riacquisisce le funzioni assistenziale (in caso di assenza di reddito e di mezzi adeguati in capo al coniuge richiedente), compensativa (correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del “capitale invisibile” della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio grazie all’apporto fornito dall’altro, anche in rapporto alla durata del matrimonio), perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell’età) e, infine, risarcitoria (qualora risulti da imputare al coniuge economicamente “forte” la responsabilità della definitiva crisi coniugale).
Di seguito il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite del 2018: “Ai sensi dell’art. 5 c. 6 della L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.
Il peso della componente compensativa in caso di convivenza di fatto nella sentenza SS.UU. n. 32198/2021
Passiamo alla sentenza a Sezioni Unite del 5 novembre 2021 n. 32198, ritenuta da autorevole dottrina il risultato di un nuovo “bilanciamento tra solidarietà e autoresponsabilità alla luce dei principi costituzionali“.
La Corte di Cassazione, infatti, dopo aver criticato la sostanziale iniquità della più recente interpretazione in tema di assegno divorzile e convivenza di fatto, che vedeva l’eliminazione dell’assegno divorzile per l’intero in caso nuova famiglia di fatto dell’ex coniuge beneficiario di assegno (ex multis Cass. n. 6855/15, n. 16982/18 e n. 32871/20), ha statuito i seguenti principi di diritto:
“L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonchè sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.
Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.
A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.
Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale nè alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio”.
Dunque, in caso di nuova stabile convivenza di fatto l’assegno divorzile non viene automaticamente eliminato: viene meno sì la componente assistenziale dell’assegno divorzile, ma “potrà essere rimodulato, in sede di revisione, o quantificato, in sede di giudizio per il suo riconoscimento, in funzione della sola componente compensativa, purchè al presupposto indefettibile della mancanza di mezzi adeguati, nell’accezione sopra riportata, si sommi, nel caso concreto, il comprovato emergere di un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari e al patrimonio dell’altro coniuge, che rimarrebbe ingiustamente sacrificato e non altrimenti compensato se si aderisse alla caducazione integrale“.
Con questa innovativa sentenza gli ermellini, nell’escludere la possibilità che l’assegno divorzile possa rivivere una volta eliso, hanno compensato, quella parte di sacrifici e rinunce che il coniuge debole, nel precedente orientamento giurisprudenziale, si vedeva ingiustamente cancellare solo per avere una nuova famiglia di fatto (ex multis Cass. n. 6855/15, n. 16982/18 e n. 32871/20).
Pertanto la circostanza che l’ex coniuge beneficiario di assegno divorzile abbia instaurato una nuova convivenza, rectius famiglia di fatto connotata dal requisito della stabilità, non comporta automaticamente l’estinzione del diritto all’assegno divorzile, ma solo una rideterminazione del quantum dell’assegno.